LO STATUTO

Art. 1

Gli Ordini degli Ingegneri delle Provincie di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa-Carrara, Pisa, Pistoia, Prato e Siena costituiscono la Federazione degli Ordini degli Ingegneri della Toscana che ha sede nel capoluogo della Regione.
 

Art. 2

La Federazione Regionale, agli effetti degli articoli 5 e 19 della Legge 22 Maggio 1971 n. 343, interviene presso i competenti organi regionali proposti alle scelte legislative che interessano la vita economica e sociale della Regione. E' organo di collegamento e sintesi delle attività degli Ordini Provinciali nel rispetto delle loro autonomie.

Agisce d'intesa con gli altri analoghi organismi regionali per la soluzione di problemi di interesse comune.

Art. 3

Sono organi della Federazione Regionale:

1) L'Assemblea;

2) Il Consiglio.

Art. 4

L'Assemblea è costituita da tutti i componenti dei Consigli degli Ordini provinciali o da loro sostituti designati dai rispettivi Consigli provinciali ed ha le seguenti attribuzioni:

a) fissa le direttive generali per l'attività del Consiglio;

b) discliplina con regolamento interno la propria attività;

c) approva entro il primo trimestre di ogni anno il conto consuntivo dell'anno trascorso e quello preventivo dell'anno in corso;

d) determina le quote annuali, per ciascun Ordine proporzionali al numero degli iscritti all'Albo, al fine dell'esercizio delle attività di cui agli articoli 2 e 9.

Art. 5

L'Assemblea viene indetta dal Presidente in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio o dalla richiesta avanzata da un numero non inferiore ad un quinto dei membri dell'Assemblea. La convocazione deve essere participata a mezzo lettera raccomandata ai singoli componenti almeno quindici giorni prima della data di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno e dell'ora della prima e seconda convocazione.

Art. 6

L'Assemblea è valida, in prima convocazione, se interviene la maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione, almeno a distanza di un'ora, qualunque sia il numero dei componenti purché sia rappresentata la maggioranza degli Ordini.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi. Ciascun membro dell'Assemblea dispone di un voto.

Art. 7

Il Consiglio della Federazione è composto da membri di diritto e membri elettivi.

Sono membri di diritto i Presidenti in carica degli Ordini provinciali.

Sono membri elettivi, in ragione di uno per ogni ordine provinciale, gli iscritti ai singoli Ordini che saranno designati dai rispettivi Consigli.

I membri elettivi rimangono in carica due anni.

Art. 8

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, 2 Vice Presidenti, di cui uno con funzione di Tesoriere, ed il Segretario.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente più anziano.

Art. 9

Il Consiglio della Federazione attua il coordinamento delle funzioni dei Consigli degli Ordini riuniti nella Federazione, quali sono previste ai nn. 3 e 6 dell'articolo 37 del R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537 e, in particolare:

a) esprime pareri ed assume iniziative presso gli Organi regionali competenti in relazione a leggi, regolamenti e programmi che interessino la professione di ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata;

b) interviene, in sede regionale, per la tutela del titolo, la dignità ed il prestigio della professione di ingegnere in qualunque campo e comunque esercitata;

c) costituisce commissioni consultive e di studio per i problemi regionali con la partecipazione ad ognuna di almeno un Consigliere che la presiede;

d) provvede alla designazione di rappresentanti della Federazione in seno alle commissioni legislative o Comitati di studio dell'Amministrazione regionale.

Designa inoltre nell'ambito della Federazione, i membri ingegneri per i vari comitati di studio a commissioni a carattere regionale;

e) promuove iniziative di consulenza amministrativa e giuridica, nonché di informazioni ai fini di un efficace coordinamento delle attività specifiche dei Consigli degli Ordini provinciali;

f) promuove e cura il collegamento con le attività di altri organismi regionali.

Art. 10

Il Presidente convoca il Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno o comunque una volta ogni quadrimestre, e quando si renda necessario rinnovare una o più cariche sociali.

Inoltre egli deve convocarlo entro quindici giorni dalla data in cui almeno un terzo dei consiglieri in carica gliene faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.

L'avviso di convocazione deve essere spedito almeno otto giorni prima della riunione salvo casi di urgenza.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Di ogni riunione il Segretario redige il verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso e che deve essere approvato nella riunione successiva.

Art. 11

Tutte le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza di voti. Ogni consigliere dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 12

Il Presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne dispone la convocazione ed esercita tutte le altre attribuzioni intese al regolare funzionamento del Consigli stesso ed al sollecito disbrigo degli affari di sua competenza.

Art. 13

Il Segretario ha la responsabilità organizzativa della Federazione, cura la corrispondenza e, d'intesa col Presidente, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio.

Art. 14

Le cariche in seno alla Federazione non sono remunerate.

F.to: Andreea Chiarugi

F.to: Angelo Pezzati

F.to: Aldo Chiesa

F.to: Paolo Del fa

F.to: Paolo Berti

F.to: Guido Moutier

F.to: Giorgio Foce

F.to: Leonardo Acquaviva

F.to: Mario Bechi

F.to: Gianfranco Guazzini

F.to: Andrea Pannini

F.to: Antonino Poma Notaio (impronta del sigillo)